Statuto e Regolamento.

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Statuto e Regolamento

Art.1 - E' costituita, con sede legale in Roma, Via Corso Vittorio Emanuele II, n.101, una libera Associazione a norma dell'art. 36 del C.C., sotto la denominazione: ANVE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIVAISTI ESPORTATORI. Il  Consiglio Direttivo dell’Associazione  ha facoltà di stabilire uffici distaccati, sezioni locali, gruppi e simili fissandone anche modalità organizzative e poteri di rappresentanza.

Art.2 - L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone:
a) di riunire, rappresentare, assistere e tutelare gli imprenditori agricoli vivaisti che svolgono l’attività di import - export di piante ornamentali;
b) realizzare iniziative utili allo sviluppo degli scambi commerciali;
d) promuovere nei mercati nazionali ed esteri le varietà vivaistiche italiane e l'"italian style";
e) coordinare i rapporti con la Pubblica Amministrazione e sollecitare agevolazioni e contribuzioni per il settore;
f) fornire servizi informativi e di consulenza;
g) formare gli associati ed i loro collaboratori;
h) migliorare le opportunità di occupazione e le condizioni del mercato del lavoro;

i) rappresentare la categoria presso le istituzioni nazionali ed europee. 

Art.3 - Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione può aderire ad organizzazioni di più vasto campo di attività economica nazionale od internazionale; l'eventuale adesione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art.4 - La durata dell'Associazione è illimitata. In quanto Associazione volontaria, l'Assemblea ne determina lo scioglimento e le modalità, fermo restando:
- il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
L'Associazione si conforma integralmente alle seguenti clausole che, ove difformi, prevarranno comunque rispetto alle clausole statutarie o regolamentari vigenti:
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
- eleggibilità libera degli Organi Amministrativi statutari, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione od esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti. Non è ammesso il voto per corrispondenza;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art.5 - Ferma restando la disciplina uniforme del rapporto associativo di cui all'art.4 del presente statuto per i soci effettivi, sono ammessi, eccezionalmente, all'Associazione soci sostenitori e soci onorari, che dovranno versare a favore dell’Associazione un contributo, mai definito come quota associativa.

Art.6 - Possono essere soci effettivi dell'Associazione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali e le cooperative agricole che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti seguenti:
a) esercitino effettivamente l'esportazione, l'importazione di piante ornamentali;
b) siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura provinciale;
gli Associati effettivi hanno tutti gli obblighi e tutti i diritti derivanti dal presente Statuto; in particolare i soci effettivi devono comunicare all'Associazione gli elementi, notizie e dati di carattere non riservato che siano ad essi richiesti nell'interesse generale della categoria;

Art.7 - Possono essere ammessi, a loro domanda, e senza diritto di voto deliberativo, quali soci sostenitori, gli spedizionieri, le banche ed in genere tutti coloro che, indirettamente o direttamente, hanno rapporti di interesse con il commercio vivaistico all'interno ed all'estero. Gli Associati sostenitori sono soggetti al pagamento della sola quota associativa in misura fissa.

Art.8 - L'Assemblea potrà eleggere od acclamare Associato Onorario, Persone, Associazioni, Istituti od Enti che abbiano titolo alla pubblica riconoscenza per benemerenze acquisite, direttamente od indirettamente, nel settore economico di interesse dell'Associazione. L’Associato Onorario non ha alcun obbligo e partecipa, volendo e con voto consultivo, alla vita sociale.

Art.9 - Con la propria adesione ogni Associato si obbliga a riconoscere il presente Statuto e le delibere legalmente assunte dai suoi organi.

Art.10 - In qualunque momento avvenga l'iscrizione all'Associazione, è dovuto il contributo per tutto l'esercizio annuale in cui essa è avvenuta.

Art.11 - Si cessa di far parte dell'associazione:
a) per recesso per comprovate ragioni da comunicarsi al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio Direttivo nella più prossima seduta consigliare.
b) per deliberazione del Consiglio Direttivo, in caso di inadempienza ad alcuno degli obblighi assunti a norma dello Statuto Sociale o del Regolamento Interno;
c) per deliberazione del Consiglio Direttivo quando venga a mancare, nei riguardi di un socio, uno dei requisiti essenziali stabiliti per l'ammissione;
d) per morosità contestata e persistente, accertata e deliberata dal Consiglio Direttivo, oltre l'esercizio annuale, ai sensi dell'art.13, ultimo comma.

Art.12 - La perdita della qualità di socio non costituisce diritto al rimborso dei contributi versati, né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso e non dà inoltre alcun diritto a divisione o pretese a quote sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art.13 - Gli associati sono tenuti a corrispondere all'associazione una quota di iscrizione ed una quota annua nelle misure che verranno di anno in anno determinate dall'Assemblea Generale degli Associati, in sede di approvazione del bilancio preventivo.
Le quote di iscrizione e le quote annue, stabilite dall'Assemblea, saranno esigibili nei termini e nei modi fissati dal Consiglio Direttivo. La morosità temporanea comporta la decadenza del diritto di assistenza e di informazioni associative.
La morosità contestata e persistente oltre l'esercizio annuale comporta l'esclusione automatica dall'Associazione, fermo restando l'obbligo di corrispondere le quote dovute.

Art.14 - Sono organi dall'Associazione:

a) La Presidenza;
b) Il Consiglio Direttivo;
d) L'Assemblea Generale dei Soci;
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.15 - L'Assemblea Generale è composta dagli associati in regola col pagamento dei contributi associativi. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato a mezzo di delega scritta. Ogni partecipante non può avere più di una delega.

Art.16 - Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione allorché sia presente la maggioranza degli associati; almeno ventiquattro ore dopo in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, qualunque sia il numero dei votanti, tranne che per lo scioglimento dell'Associazione e per le modifiche dello statuto; in tali casi occorre l'approvazione di almeno i tre quarti degli associati.

Art.17 - L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. l'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il 31 marzo mediante avviso raccomandato, telefax, o messaggio di posta elettronica, da spedire a ciascun  associato almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno, oppure a domanda:
a) di almeno un terzo dei Membri del Consiglio Direttivo;
b) del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) di almeno un quinto degli Associati.
I richiedenti indicheranno gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno.

Art.18 - L'Assemblea ordinaria:
a) elegge il Presidente dell'Associazione che potrà essere scelto anche al di fuori degli associati;
b) fissa tra cinque e quindici il numero dei Componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, salvo le integrazioni previste dall'art.20; provvede alla loro elezione;
c) elegge i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, dei quali tre effettivi e due supplenti;
d) approva il conto dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso, procedendo, se del caso, al suo assestamento;
e) delibera sulla misura della quota di iscrizione e della quota annua, secondo le necessità del bilancio preventivo, per ogni categoria di associato;
f) delibera su ogni altro argomento proposto all'ordine del giorno.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dai Consiglieri nel numero fissato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 18, anche dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedono tre dei suoi componenti, od il Collegio dei Revisori dei Conti per la materia di loro competenza. L'avviso di convocazione potrà essere effettuato con qualunque mezzo scritto, sotto la personale responsabilità del Presidente. Dovrà essere data comunicazione della convocazione anche ai Revisori, i quali possono partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti e sono valide se adottate con la presenza di almeno i due terzi dei Consiglieri in carica. In caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

Art.20 - Spetta al Consiglio Direttivo di deliberare sulle questioni di competenza dell'Associazione e su ogni altro oggetto rimesso alla sua competenza dallo Statuto.
Specificatamente:
a) delibera il regolamento dell'Associazione anche con riferimento ad organizzazione associativa sul territorio nazionale in applicazione dell'art.1 del presente statuto;
b) delibera sui contratti di locazione, alienazione acquisti e appalti di opere e cose;
c) autorizza le liti passive ed attive, le transazioni, la compromissione in arbitri e la nomina dei legali;
d) delibera sull'ammissione, recesso, esclusione degli Associati;
e) delibera sulle spese eccedenti l'ordinaria amministrazione;
f) nomina, se necessario, un Direttore Generale;
g) delibera su adesione ad altre organizzazioni di categoria od enti in genere, nazionali od internazionali;

Art.21 - Il Presidente dell'Associazione rappresenta la stessa ad ogni effetto di legge e statutario. Ne ha la firma che può delegare e compie gli atti relativi all'amministrazione in base alle direttive del Consiglio Direttivo. Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni verranno esercitate da un Vicepresidente o da un Consigliere delegato. Il Presidente non è rieleggibile per più di tre mandati consecutivi.

Art.22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque Membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Il Collegio adempie le sue funzioni ispettive sull'amministrazione dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea generale nella sua convocazione ordinaria. In occasione del suo insediamento, il Collegio provvederà a nominare nel suo seno il proprio Presidente, che dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Art.23 - L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.24 - I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

a) quote di iscrizione ed annue e da eventuali contributi straordinari;
b) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
c) oblazioni volontarie dei soci o di terzi, donazioni, lasciti;
d) compensi e/o rimborsi spese per servizi istituzionali specifici resi agli associati;
e) contributi od erogazioni ad altre organizzazioni od enti pubblici o privati.

Art.25 - La risoluzione delle controversie che potessero sorgere fra gli associati e l'Associazione e relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nonché quelle eventualmente sorgenti dalle deliberazioni degli organi collegiali dell'Associazione, sarà devoluta,in tutti i casi non vietati dalla legge, ad un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Mantova. Essi giudicheranno come amichevoli compositori e senza formalità di procedura. Il lodo è inappellabile.

Art.26 – Il Consiglio Direttivo ed il Presidente durano in carica cinque anni, il Collegio dei revisori dei Conti dura in carica tre anni, salvo dimissioni o decadenza verificatesi per assenza del titolare da tre sedute consecutive senza giustificato motivo. E' ammessa la rielezione. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne prende il posto quale Presidente interinale, e fino alla prossima elezione, un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

Art.27 - Tutte le cariche ricoperte nell'Associazione da parte di associati effettivi, dati gli scopi assistenziali che essa si propone, sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può, però, autorizzare il rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio delle funzioni o per l'espletamento di incarichi determinati di natura particolare.

 

 

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