Leggi e legislazioni.

 Home
 Chi Siamo
 Contattaci
 English Version
Obiettivi
Statuto e Regolamento
Organigramma
Come associarsi
Rassegna Stampa
News
CURRICULA PER CHI CERCA LAVORO
Photogallery
Leggi e legislazioni
Bandi e Concorsi
Formazione
Focus
Argomenti di interesse
Links
Prossime Iniziative
Attività in programma
 

ANVE
Associazione Nazionale Vivaisti
Esportatori

Sede Operativa
Via Cremona, 28
46100 Mantova (MN)
Tel. +39 0375 311017
Fax.+39 0375 312433

Sede Legale
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00186 Roma (RM)

info@anve.it

 
 Area Riservata 
Username: 
Password:  

*** Iscriviti adesso ***

  

       ACCORDO ANVE

AGENZIA  DELLE DOGANE

 
   
ANVE per il sociale

Leggi e legislazioni

 

 






  • Dal 1° gennaio scattano le nuove regole sugli spostamenti di denaro contante
Il 19 novembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo che modifica la normativa nazionale in materia valutaria, di recepimento del regolamento comunitario n. 1889/05.  Con il provvedimento, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009, viene innanzitutto abbassata la soglia (da € 12.500 a € 10.000) da cui è obbligatorio dichiarare il contante alla frontiera. L’auto-denuncia, che diviene obbligatoria anche per gli spostamenti all’interno della Comunità Europea, deve contenere, tra l’altro, l'indicazione del denaro contante; dell'origine e della destinazione dello stesso; l'itinerario seguito e il mezzo di trasposto utilizzato. Per denaro contante, s’intendono tutti gli strumenti non tracciabili, utilizzati come mezzi di pagamento (banconote, monete, strumenti negoziabili al portatore, compresi traveller's cheque, strumenti negoziabili, compresi assegni, ecc.). Rimane in vigore l'obbligo di dichiarare i trasferimenti di contante da e verso l'estero, effettuati con plico postale. Rispetto al sistema attuale, però, sparisce la possibilità di effettuare la dichiarazione entro le 48 ore successive o antecedenti al passaggio di frontiera tra stati membri della Comunità. La mancata dichiarazione dell’eccedenza di contante oltre i € 10.000 è sanzionata con il sequestro della stessa. Viene però introdotto il meccanismo dell'oblazione, ossia la possibilità di pagare immediatamente la multa, pagando in misura ridotta pari al 5% del contante eccedente e comunque per una somma non inferiore a € 200. Il pagamento potrà essere fatto all'Agenzia delle Dogane o alla Guardia di Finanza, al momento della contestazione, oppure al Ministero delle Finanze entro dieci giorni dalla contestazione.

  • Comunicazione  del 6 ottobre 2008
A seguito della decisione della Commissione del 6 ottobre 2008 n. 776/CE (vedi allegato) si fa presente che  l'elenco delle  piante sensibili al Rhynchophorus ferrugineus è stato modificato. Rispetto al precedente elenco sono state aggiunte le seguenti piante della specie Palmae sensibili al parassita sopraindicato:

Brahea armata - Butia capitata - Chamaerops umilis - Livistona australis

Al riguardo si comunica che coloro che hanno già richiesto l'autorizzazione all'uso del Passaporto delle piante ai sensi del Decreto 9 novembre 2007 (vedi allegato),  che recepisce la decisione della Commissione 2007/365/CE, relativo alle Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma, non dovranno richiedere ulteriore autorizzazione per le nuove piante sensibili inserite nell' elenco.

Resta inteso che detta autorizzazione dovrà invece  essere richiesta da coloro che, in precedenza, non  né avevano necessità in quanto producevano e commercializzavano soltanto le piante sensibili di nuovo inserimento.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Settore Controlli Fitosanitari

Il Dirigente


Dr. Maurizio Biasci


  • Circolare Informa Flash del 17.11.2008: “SEMPLIFICAZIONI PRIVACY ANCHE PER LE PMI”
Pur non occupandoci di tali adempimenti in quanto non di nostra competenza, riteniamo opportuno informare che anche la Manovra Estiva si occupa di privacy, dopo che già lo scorso 19 giugno un provvedimento emanato dal Garante ha coinvolto piccole e medie imprese, professionisti e artigiani in materia di semplificazioni su alcuni adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 196/03.

Il Documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.)

Le nuove semplificazioni riguardano principalmente il D.P.S., e sono in arrivo modifiche anche per la disciplina delle misure minime di sicurezza, dopo le modifiche apportate al Codice della Privacy ad opera dell’art. 29 della Manovra.

In pratica ora è possibile evitare di redigere il documento programmatico sulla sicurezza quando i soggetti trattano:

  1. soltanto dati non sensibili;
  1. ovvero, in presenza di dati sensibili, questi siano costituiti unicamente:
  • dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi;
  • dall’adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.


Si tratta molto spesso degli unici dati sensibili trattati da molte piccole o medie aziende, e, prima delle modifiche, costringevano alla redazione del D.P.S..

Per non redigere il D.P.S., sarà sufficiente che il titolare del trattamento dei dati renda un’autocertificazione, (di seguito allegata), in cui dichiari di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.

Inoltre, secondo il testo del nuovo co.1-bis, art. 34 del D.Lgs. n.196/03, in relazione ai trattamenti di cui sopra, nonché a quelli comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante individuerà con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all’allegato B), in ordine all’adozione delle misure minime di sicurezza.

In buona sostanza, si tratta di un’ulteriore semplificazione, legata più specificatamente alle misure minime di sicurezza, in ordine al trattamento di quei dati che possiamo definire “ordinari”, come la tenuta di una contabilità piuttosto che la gestione di dati e documenti previsti per i datori di lavoro.

La notificazione al Garante

Altra modifica riguarda la notificazione, che costituisce un obbligo solo al verificarsi di determinate e specifiche condizioni, per la quale ora la norma contiene un’esplicita indicazione delle informazioni che il titolare deve fornire attraverso il sito del Garante, utilizzando l’apposito modello.

Di seguito si ricordano le informazioni richieste dalla notificazione:

Le informazioni richieste nella notificazione

a)   le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento, se designato;

b)   la/le finalità del trattamento;

c) una descrizione della/delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

e)   i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l’adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.


Il trasferimento dei dati personali fuori dalla UE

Infine, l’ultima modifica, probabilmente quella meno rilevante per la gran parte dei soggetti interessati, riguarda il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all’Unione europea. Tale trasferimento era consentito in precedenza solo se autorizzato dal Garante, sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato, individuate e avallate dalla Commissione Europea o individuate dal Garante stesso anche in relazione a garanzie prestate contrattualmente. Ora il Garante potrà autorizzare il trasferimento dopo aver appurato l’esistenza delle necessarie garanzie, oltre che su base contrattuale, anche mediante regole di condotta esistenti nell’ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo.

Facsimile  AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DPS





Oggi è il 05/09/2010 la pagina è stata scaricata alle 21.41.35. Da Maggio 2008 il sito è stato visto da 154269 utenti con 176108 pagine lette. Presenti 3 visitatori. Il tuo IP è: 38.107.191.109
Provieni da: - Salva nei Preferiti | Credits
Stai leggendo: Leggi e legislazioni.